Amministrazione trasparente
Società Partecipate
Art. 22. – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alle partecipazioni in società di diritto privato.
L’art. 22 del D.Lgs. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni”, prevede che:
“Art. 22 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonche’ alle partecipazioni in societa’ di diritto privato.
1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
a) […];
b) l’elenco delle societa’ di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l’entità, con l’indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell’amministrazione o delle attivita’ di servizio pubblico affidate;
c) […];
d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l’amministrazione e gli enti di cui al precedente comma.
2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell’amministrazione, alla durata dell’impegno, all’onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione, al numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresi’ pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell’ente e il relativo trattamento economico complessivo.” […]
Pagina in aggiornamento.